ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

 Gruppo Consiliare Partito Democratico

Genova 17/10/2017

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Oggetto: Sul reddito di inclusione.

Considerato che: il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha approvato il 29 agosto 2017, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della legge sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (legge 15 marzo 2017, n. 33) e quindi si è concluso un iter cominciato nell’aprile 2017 con la firma del memorandum d’intesa che aveva impegnato il governo all’emanazione di un decreto legislativo.

Rilevato che: il decreto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (REI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

Considerato che: Il REI è una misura a vocazione universale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà. Viene riconosciuto ai nuclei familiari che rispondano a determinati requisiti relativi alla situazione economica. In particolare, il nucleo familiare del richiedente dovrà avere un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla  casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro. In prima applicazione sono prioritariamente ammessi al REI i nuclei con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati ultra cinquantacinquenni.

Rilevato che: fermo restando il possesso dei requisiti economici, il REI è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa e viceversa, non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASPI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Considerato che:

Il REI è :

1. un beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo che andrà da circa 190 euro mensili per una persona sola, fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti;

2. una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare che terrà conto, tra l’altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell’educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona e servirà a dar vita a un “progetto personalizzato” volto al superamento della condizione di povertà. Tale progetto indicherà gli obiettivi generali e i risultati specifici da raggiungere nel percorso diretto all’inserimento o reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, nonché i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI e, infine, gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.

3. concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall’ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente.

4. richiederà una dichiarazione a fini ISEE “precompilata” ed è un’importante innovazione di sistema, che caratterizzerà l’accesso a tutte le prestazioni sociali agevolate migliorando la fedeltà delle dichiarazioni da un lato e semplificando gli adempimenti per i cittadini dall’altro.

Tenuto conto che:

il Decreto prevede all’art 2 comma 10 che all’attuazione del ReI “provvedono tutti i Comuni coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgendo le funzioni di cui all’art. 13. Le regioni e le province autonome adottano specifici atti di programmazione per l’attuazione del ReI con riferimento ai servizi territoriali di competenza, anche nella forma  di un Piano Regionale per la lotta alla povertà di cui all’articolo 14. Le regioni e le province autonome posso rafforzare il ReI con riferimento ai propri residenti a valere su risorse regionali, secondo le modalità di cui medesimo art 14”.

Considerato che:

l’art 14 al comma 1 recita: “Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e programmazione delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano con cadenza triennale ed in sede di prima applicazione entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un atto anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi necessari per l’attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili…..L’atto di programmazione ovvero il Piano regionale è comunicato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla sua adozione”.

Tenuto conto che:

L’atto di programmazione ovvero il Piano Regionale per la lotta alla povertà prevede anche le modalità di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l’inserimento lavorativo, l’istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, necessarie all’attuazione del ReI, disciplinando in particolare le modalità operative per la costituzione dell’equipe multidisciplinari previste dal Decreto stesso”.

Rilevato che:

ai sensi del Decreto sempre all’art 14 si prevede la possibilità da parte delle regioni, con riferimento ai propri residenti, di integrare il ReI con risorse proprie regionali ampliando la platea dei beneficiari o incrementando l’ammontare del beneficio economico, integrando il Fondo Povertà con le risorse necessarie all’intervento richiesto.

Si interroga il Presidente e la Giunta Regionale

Per sapere:

1) quale forma di atto di programmazione intende adottare ai sensi del Decreto di attuazione delle misure di contrasto alla povertà e quando intende adottarlo

2) quante risorse impegnerà a integrazione del Fondo Nazionale Povertà.

F.to: Sergio Rossetti, Giovanni Barbagallo, Valter Giuseppe Ferrando, Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Juri Michelucci, Raffaella Paita, Luigi De Vincenzi

redditoinclusione.pdf