PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE FABIO BROGLIA

avente ad oggetto: “ INIZIATIVE REGIONALI PER LA DIFFUSIONE DELLA MUSICA POPOLARE DI TIPO BANDISTICO E CORALE”.

Genova, 20 Dicembre 2004.

RELAZIONE

L’attività di quanti operano nel settore della musica popolare di tipo bandistico e corale rappresenta per la Regione Liguria un patrimonio culturale di grande interesse che la presente legge intende tutelare, promuovere e incentivare. Specie nel nostro entroterra o nei piccoli paesi della costa, è stata soltanto la grande passione di alcuni a tenere in piedi storiche società filarmoniche, gruppi o complessi bandistici e corali operanti da tantissimi anni. E’ lo straordinario valore sociale di queste realtà che ha fatto il miracolo e che ha permesso loro di arrivare fino ad oggi. Occorre una svolta anche in Liguria: è infatti impensabile caricare i Comuni di un sostegno verso bande o cori, a fronte di piccoli bilanci. Si tratta di proseguire il cammino già iniziato dalla Regione Liguria con la legge 24 luglio 2001, n.22 (norme per la valorizzazione del tempo libero e dell’educazione permanente degli adulti) e di arricchire il quadro degli interventi in tema di cultura con una legge di settore, espressamente dedicata, come sopra si diceva, alla musica popolare di tipo bandistico e corale.

I problemi che questa legge ha inteso affrontare sono la selezione dei soggetti beneficiari in rapporto allo loro storia e specificità e al tipo di progettualità che intendono mettere in atto. L’elevazione della qualità, pur nell’ambito di un humus popolare, è allo stesso tempo obiettivo e punto di partenza delle motivazioni che sono in grado di spingere i componenti di questi sodalizi ad andare avanti raccordandosi da un lato con la programmazione dei Comuni, senza gravarli di uscite, e dall’altro lato con il mondo della scuola per cercare linfa nuova. Manifestazioni esterne, formazione e didattica sono quindi i tre filoni che vengono incentivati con il presente impianto normativo.

Venendo ai dettagli, l’art. 1 definisce l’oggetto e le finalità di questa proposta di legge sulla scorta dei ragionamenti testè enunciati.
L’art.2 prevede l’istituzione di un apposito Elenco dei soggetti che svolgono attività musicali di tipo bandistico e corale. Per dare consistenza e serietà a questo elenco, al fine di valutare la qualità degli iscritti, sono stati introdotti alcuni requisiti specifici (sede legale e svolgimento dell’attività nel territorio regionale; assenza di fini lucrativi; avvenuta costituzione con atto pubblico o scrittura privata registrata, anche se non autenticata; effettiva operatività da almeno cinque anni; esercizio esclusivo o prevalente dell’attività bandistica e/o corale; iscrizione ad associazioni nazionali del settore).

L’art. 3 sancisce il principio secondo cui solo gli iscritti al citato Elenco possono partecipare, con domanda da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, al bando regionale per la corresponsione dei contributi. I criteri per la formazione della graduatoria che la Giunta regionale sarà tenuta ad approvare e a pubblicare entro il successivo 30 aprile.

L’art.4 introduce un particolare tipologia di progetti, specificamente dedicati alle scuole, la cui attuazione potrà essere curata anche da gruppi corali o bandistici giovani nella loro formazione (non è infatti richiesto per il proponente il requisito del quinquennio di attività). L’art. 5 definisce le diverse tipologie e i limiti dei contributi, fermo restando che essi non sono cumulabili con altri contributi regionali eventualmente ottenuti per lo stesso progetto a qualsiasi titolo come chiarito dal successivo articolo 6 che detta anche i rapporti fra la presente legge e la legge regionale 24 luglio 2001 n. 22 (norme per la valorizzazione del tempo libero e dell’educazione permanente degli adulti),

INIZIATIVE REGIONALI PER LA DIFFUSIONE
DELLA MUSICA POPOLARE DI TIPO BANDISTICO E CORALE.

Articolo 1 (Oggetto e finalità).

  1. La Regione Liguria, riconosciuta la funzione sociale e culturale delle diverse formedi espressione artistica, tutela, promuove e incentiva la diffusione della musicapopolare di tipo bandistico e corale.
  2. Lapresenteleggesiproponedi:
    1. a)  favorire, anche attraverso appositi corsi, la conoscenza e la pratica musicale di tipo bandistico e corale;
    2. b)  curare la formazione e l’aggiornamento dei docenti di questo particolare settore;
    3. c)  recuperare e salvaguardare il patrimonio storico documentale e quello dell’ identità delle composizioni di tipo bandistico e corale, promovendo la crescita culturale sia attraverso i repertori delle esecuzioni, nuovi o tradizionali, sia mediante progetti di loro catalogazione, conservazione e produzione;
    4. d)  sostenere progetti di orientamento musicale di tipo bandistico e corale realizzati in collaborazione con le scuole.

Articolo 2 (Elenco regionale).

  1. E’ istituito presso la Regione Liguria un Elenco dei soggetti che svolgono attivitàmusicali di tipo bandistico e corale.
  2. Potrannoessereiscrittiall’Elencoisoggettichenefaccianorichiestaecheabbianoi seguenti requisiti:
    1. a)  abbiano sede legale e svolgano l’attività nel territorio regionale;
    2. b)  nonabbianofinalitàdilucro;
    3. c)  siano costituiti con atto pubblico o con scrittura privata registrata, anche senon autenticata;
    4. d)  siano effettivamente operativi da almeno cinque anni;
    5. e)  abbiano per oggetto esclusivo o prevalente l’attività bandistica e/o corale;
    6. f)  siano iscritti ad associazioni nazionali del settore.

Art.3 (Progetti e programmazione degli interventi).

  1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 2presentano alla Regione le richieste di finanziamento relative a progetti concernentile attività di cui all’articolo 1.
  2. Tra i progetti ritenuti ammissibili per la concessione dei finanziamenti previsti dallapresente legge, la Giunta regionale redige una graduatoria da pubblicarsi entro il 30 aprile di ogni anno tenendo conto della loro conformità e congruenza con i principi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c).
  3. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti la graduatoria e la tenuta dell’ Elenco di cui all’articolo 2, la Giunta regionale si avvale di apposita struttura interna.

Art,4 (Progetti speciali in collaborazione con le scuole).
1. Per le particolari finalità di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 i soggetti

che, seppure non iscritti nell’Elenco di cui all’articolo 2, siano comunque in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 2 del detto articolo 2 all’infuori di quanto previsto nella lettera d), potranno chiedere alla Regione finanziamenti mirati alla

realizzazione di progetti speciali di orientamento musicale in collaborazione con le scuole.

Articolo 5 (Tipologia e limiti dei contributi).
1. Ifinanziamentiperiprogettidicuiall’articolo4ritenutiammissibili,sonodestinatia:

  1. a)  contributi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile per le spese di gestione delle attività di cui all’articolo1;
  2. b)  contributi nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile per l’ organizzazione di concerti, spettacoli o altre manifestazioni bandistiche e/o corali.

2. I finanziamenti per i progetti speciali di cui all’articolo 5 possono coprire fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile.

Articolo 6 (Applicazione della legge regionale 24 luglio 2001, n.22).
1. La Regione coordina gli interventi della presente legge con la programmazione

prevista dalla legge regionale 24 luglio 2001, n.22 (norme per la valorizzazione del tempo libero e dell’educazione permanente degli adulti), fermo restando che per lo stesso progetto e nel medesimo anno non possono essere ottenuti più contributi.

Articolo 7 (norma finanziaria).
1. Alfinanziamento della presente legge si provvede con legge di bilancio.

 

pdf-PDL bande corali.rtf