CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:

Sergio Rossetti Luca Garibaldi Giovanni Barbagallo Luigi De Vincenzi Valter Ferrando Giovanni Lunardon Juri Michelucci Raffaella Paita

avente ad oggetto:
“Modifiche alla legge regionale legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità)”

Proposta di legge recante:

“Modifiche alla legge regionale legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità)”

RELAZIONE

In Regione Liguria l’avvio d’iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la sviluppo della cultura della legalità ha avuto inizio con la Legge Regionale del 5 marzo 2012 n. 7.
Con la presente legge si intende modificare quanto già esistente avviando un percorso d’implementazione di azioni e strumenti con obiettivi e finalità più ampie e diffuse.

I primi tre articoli riorganizzano l’assetto iniziale della legge vigente introducendo la suddivisione dell’attività di prevenzione in primaria, secondaria e terziaria per contrastare i fenomeni di criminalità organizzata incentivando i percorsi di formazione e educazione alla legalità.

Sempre al centro il tema del sostegno alle vittime dei reati di stampo mafioso, il finanziamento finalizzato al riutilizzo dei beni confiscati e assegnati agli enti locali e l’attenzione alla formazione scolastica contro la cultura criminale.
Si introducono iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell’etica pubblica tra il personale regionale e tra quello degli enti del sistema regionale ai fini dell’attività contrattuale e della predisposizione delle relative clausole nei bandi e nei capitolati. Questi temi sono centrali per definire un sistema di affidamento di servizi solido e sano che coinvolga tutto il territorio ligure.

Sugli interventi per la prevenzione e il contrasto della criminalità in materia di tutela della salute e dell’ambiente si introduce con questa legge l’idea che sia la Regione a proporre la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore della tutela o dell’ambiente ai sensi dell’articolo 13 della Legge 8 luglio 1986 , n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale).

Rimane centrale quindi l’implementazione di misure per la legalità e la trasparenza dei contratti e degli appalti pubblici prestando maggiore attenzione al rispetto dell’indipendenza e della terzietà nella nomina delle commissioni giudicatrici sia per ciò che concerne i soggetti che procedono alla nomina sia per i soggetti candidati e nominati nelle commissioni, contro il rischio d’infiltrazione mafiosa e della criminalità organizzata.

A tal fine si introduce l’istituzione del “Comitato Regionale per la legalità e la trasparenza degli atti pubblici” che viene istituito presso la Giunta Regionale cha avrà proprio il compito di monitorare la trasparenza e il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro, servizi e forniture e degli investimenti pubblici.

Sul tema dell’educazione alla legalità e al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione e del sostegno alle vittime di reati, è necessario che , e questa legge rinforza il concetto, la Regione promuova e stipuli convenzioni con le organizzazioni del Terzo Settore e in particolare con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che operano in questo campo.

A questo fine è istituito all’interno del registro regionale del volontariato e dell’associazionismo un’apposita sezione riservata ai soggetti descritti prima; a questi soggetti verranno richiesti precisi requisiti a testimonianza dell’esercizio delle attività richieste.

Verso la fine del testo di legge si propone l’istituzione di un codice di autoregolamentazione da parte di tutti i gruppi consiliari che faccia riferimento alle migliori pratiche in materia di legalità, trasparenza e prevenzione e contrasto alla corruzione , nominando al proprio interno apposito responsabile. La norma finanziaria propone uno stanziamento totale di 600 mila euro che vanno a coprire annualmente tutte le iniziative previste dai titoli II e III introdotti dalla presente norma, a testimonianza di un impegno concreto e reale a quanto norma prevede.

ARTICOLO 1

RELAZIONE ALL’ARTICOLATO

Prima dell’articolo 1 è stato inserito il Titolo I, disposizioni generali a cui sono state aggiunte le finalità. L’articolo prevede l’introduzione di forme di sostegno e prevenzione citando i criteri che gli enti e associazioni devono possedere per promuovere le iniziative oltre a Regione Liguria.

ARTICOLO 2

L’articolo 2 della legge regionale 7/2012 è sostituto dall’articolo 2 che definisce gli interventi di prevenzione suddividendoli in primaria, secondaria e terziaria.

L’ ARTICOLO 2 bis definisce gli obiettivi che Regione Liguria promuove e sostiene.

L’ARTICOLO 3 sancisce gli interventi per la prevenzione primaria e secondaria, contrasta fenomeni di criminalità comune organizzata e incentiva percorsi di legalità.

L’ARTICOLO 3 bis introduce gli interventi nei settori economici, nelle professioni e nelle pubbliche amministrazioni attraverso una attività formativa presso gli Enti Pubblici e di sensibilizzazione presso i settori economici.

L’ARTICOLO 3 ter interviene sulle politiche di prevenzione in materia di tutela della salute e ambiente.

L’ARTICOLO 4 determina lo specifico ruolo di Regione Liguria di collaborazione con la Commissione parlamentare di inchiesta e i Ministeri competenti.

L’ARTICOLO 4 bis attribuisce a Regione Liguria la funzione di Stazione Unica Appaltante conformandosi alle vigenti disposizioni nazionali e europee in materia di normativa antimafia.

L’ARTICOLO 4 ter istituisce il Comitato Regionale per la Legalità e la trasparenza dei contratti pubblici stabilendone la composizione e la finalità.

L’ARTICOLO 7 regola i rapporti di Regione Liguria con le organizzazioni del Terzo Settore che operano nel campo dell’educazione alla legalità.

L’ARTICOLO 8 è abrogativo dell’articolo 8 della legge regionale 7/2012.

L’ ARTICOLO 9 richiama la definizione di prevenzione primaria e secondaria

L’ARTICOLO 10 modificando l’articolo 11 della legge regionale 7/2012 introduce gli interventi di prevenzione terziaria promuovendo la sottoscrizione di protocolli di intesa e convenzioni con l’Agenzia Nazionale in merito ai beni sequestrati e confiscati.

Proposta di legge regionale recante:

“Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità)”

ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 1 della legge 7/2012 e inserimento del Titolo I)

  1. Prima dell’articolo 1 è inserito il seguente Titolo: “TITOLO I (Disposizioni Generali).
  2. Al titolo dell’articolo 1 della legge regionale 7/12 aggiungere prima della parola oggetto la parola “Finalità e”.
  3. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 7/2012 le parole “il sostegno a iniziative di” sono sostituite dal seguente periodo “interventi nel settore della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata e attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalità organizzata e”.
  4. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 7/2012 il primo periodo è sostituito con il seguente “ Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione o su iniziativa di Enti locali, associazioni, associazioni di consumatori, fondazioni, scuole e università, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato operanti nel campo sociale e regolarmente costituite, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui alla legislazione regionale sull’associazionismo e sul volontariato.”ARTICOLO 2

    (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 7/2012)

1. L’articolo 2 della legge regionale 7/2012 è sostituito dal seguente:

“ARTICOLO 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione della criminalità organizzata e mafiosa e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:

a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire l’infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico, sociale, culturale e nelle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche;

b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare l’espansione o il radicamento territoriale delle organizzazioni criminali;

c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall’insediamento dei fenomeni criminosi.”

ARTICOLO 3 (Inserimento dell’articolo 2 bis)

1. Dopol’articolo2èinseritoilseguentearticolo

“Articolo 2 bis (Obiettivi)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 promuove e sostiene interventi volti a:

a) adottare procedure amministrative atte a prevenire e contrastare l’infiltrazione della criminalità organizzata nell’attività svolta dall’Amministrazione pubblica;

b) sostenere le vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata;

c) finanziare le attività per il recupero e il sostegno per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati agli enti locali;

d) diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile anche attraverso il coinvolgimento del sistema scolastico e formativo e di welfare locale, con particolare attenzione ai fenomeni di stampo mafioso e comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ai fenomeni di usura ed estorsione;

e) contribuire all’aggiornamento degli operatori nel settore della sicurezza, dell’assistenza sociale, del volontariato e del personale docente nel sistema della formazione;

f) ampliare l’informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni settore di attività;

g) svolgere attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione;

h) favorire la produzione e lo svolgimento di attività di tipo culturale e di spettacolo;

i) favorire la valorizzazione delle funzioni sociali ed educative, nell’ambito

dell’educazione alla legalità, svolte dalla Chiesa Cattolica, dagli altri enti di culto e dalle organizzazioni del Terzo Settore;

l) favorire la valorizzazione della funzione sociale ed educativa delle associazioni di categoria nell’ambito dell’educazione alla legalità;

m) favorire la formazione del personale politico e amministrativo in materia di criminalità organizzata e mafiosa e di strumenti per la prevenzione e il contrasto della stessa.”

ARTICOLO 4
(Inserimento del TITOLO II (Interventi di prevenzione primaria e secondaria) e sostituzione dell’articolo 3)

1. Prima dell’articolo 3 della legge regionale 7/2012 è inserito il seguente Titolo

“TITOLO II
(INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA)”

2. L’articolo 3 della legge regionale 7/2012 è sostituito con il seguente:

“ARTICOLO 3
(Interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità comune e organizzata e l’incentivazione di percorsi di legalità)

1. Allo scopo di contrastare i fenomeni d’illegalità e criminalità comune e organizzata, la Regione promuove:

a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;

b) la riqualificazione di spazi pubblici attraverso il sostegno di iniziative culturali volte a favorire l’integrazione sociale;

c) il monitoraggio e l’analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso nelle sue diverse articolazioni;

d) la stipulazione di intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici nazionali e locali, nonché con enti e associazioni afferenti al terzo settore;

e) la formazione e l’informazione degli operatori dei settori interessati alle procedure amministrative relative ai contratti e agli appalti pubblici in collaborazione con le parti sociali.”

ARTICOLO 5
(Inserimento degli articolo 3 bis e 3 ter)

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 7/2012 sono inseriti i seguenti articoli:

“ARTICOLO 3 BIS
(Interventi nei settori economici, nelle professioni e nelle pubbliche amministrazioni)

1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell’impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni. A tal fine, essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini e i collegi professionali.

2. La Regione promuove altresì iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell’etica pubblica, a fornire al personale regionale e a quello degli enti del sistema regionale allargato, una specifica preparazione, anche ai fini della attività contrattuale e della predisposizione delle relative clausole nei bandi e nei capitolati, nonché per far maturare una spiccata sensibilità sui temi disciplinati dalla presente legge.

ARTICOLO 3 TER
(Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia di tutela della salute e dell’ambiente)

1. Nell’attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela della salute e dell’ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato o mafioso, la Regione propone la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore della tutela della salute o dell’ambiente, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale). A tal fine, con le medesime modalità, possono essere altresì promosse specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i soggetti sopracitati.”

ARTICOLO 5
(SOSTITUZIONE DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 7/2012)

1. L’articolo 4 è sostituito con il seguente:

“Articolo 4
(Iniziative dirette della Regione)

1. La Regione promuove uno specifico rapporto di collaborazione con la Commissione parlamentare di Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e con le Commissioni permanenti e speciali istituite dal Parlamento Nazionale afferenti al tema della legalità.

2. La Regione può aderire a iniziative associative promosse da altri livelli istituzionali ed enti territoriali.

3. La Regione promuove la stipula di apposite convenzioni con i livelli regionali dei Ministeri della Istruzione, della Università e della Ricerca, dell’Interno, della Difesa, della Giustizia, per lo svolgimento di specifiche azioni di ricerca, formazione e informazione rivolte agli operatori da essi dipendenti. La Regione promuove inoltre intese con i livelli regionali di altri Ministeri per la realizzazione di iniziative a supporto delle politiche di educazione alla legalità, in base a contenuti specifici richiesti.”

ARTICOLO 6 (Inserimento degli articoli 4 bis e 4 ter)

1. Dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 4 bis
(Misure per la legalità e la trasparenza dei contratti e degli appalti pubblici)

1. La Regione, anche per prevenire e contrastare i tentativi di condizionamento della criminalità organizzata e mafiosa nelle pubbliche amministrazioni, nonché favorire un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche, svolge le funzioni di Stazione Unica Appaltante, secondo quanto disposto dall’articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2014 n 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Regione, in conformità con l’ordinamento dell’Unione Europea e le norme

statali vigenti in materia, adotta le necessarie misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure degli appalti e subappalti pubblici e

della contabilità regionale, anche al fine del rispetto dell’indipendenza e della terzietà nella nomina delle commissioni giudicatrici, sia per ciò che concerne i soggetti che procedono alla nomina, sia per i soggetti candidati e nominati nelle commissioni, contro i rischio di infiltrazione mafiosa e della criminalità organizzata

3. Ai fini di cui al comma 2, la Regione, nel rispetto e in esecuzione della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dei successivi decreti legislativi di attuazione, adotta le procedure amministrative e organizzative utili a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dei contratti e degli appalti pubblici attraverso appositi e dedicati conti correnti bancari e postali ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. La Regione realizza un software per il monitoraggio della filiera dei contratti e dei subcontratti tra la stazione appaltante e i vincitori della gara d’appalto, presso la Regione stessa e gli enti del sistema regionale allargato art 25 Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006), per il perseguimento di fini di trasparenza, di legalità e per un miglior impiego delle risorse pubbliche. La Regione promuove l’utilizzo del software presso tutti gli enti locali, al fine di inserire i dati della filiera degli appalti pubblici stipulati a livello locale all’interno dei sistemi informatici regionali. Il monitoraggio complessivo della filiera è diffuso sul sito internet della Regione e degli entri del sistema regionale allargato. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le modalità e i termini per la realizzazione del predetto sistema informativo.

5. Alle disposizioni di cui al comma 3 sono tenuti anche tutti gli enti del sistema regionale allargato. La Giunta Regionale nell’esercizio del potere di vigilanza su tali enti previsto dall’articolo 54 dello Statuto, verifica il rispetto delle disposizioni del presente articolo.

6. Fatte salve le altre disposizioni in materia di responsabilità amministrativa e contabile, il rispetto delle disposizioni del presente articolo rileva anche ai fini della valutazione di risultato dei dirigenti.

7. Per quanto previsto al comma 2 in materia di commissioni giudicatrici, la Regione provvede con proprio regolamento.

ARTICOLO 4 TER
(Comitato Regionale per la Legalità e la Trasparenza dei Contratti Pubblici)

1. Al fine di vigilare sulla trasparenza degli appalti e sulla fase esecutiva del contratto, anche per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, con

particolare riferimento alle attività di competenza degli enti del sistema regionale allargato è istituito, presso la Giunta regionale, il Comitato regionale per la Legalità e la Trasparenza dei Contratti Pubblici, di seguito denominato “Comitato”, con il compito di monitorare la trasparenza e il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro, servizi e forniture e degli investimenti pubblici. A tal fine, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con la Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Genova e le altre Forze dell’Ordine.

2. Il Comitato è formato da sei componenti nominati secondo le seguenti modalità:

a) tre componenti nominati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1993, n 55), scelti tra esperti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore dei contratti pubblici che diano, altresì, garanzia di assoluta indipendenza.

b) due componenti nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1993, n 55), scelti tra esperti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore dei contratti pubblici che diano, altresì, garanzia di assoluta indipendenza, di cui uno espressione delle minoranze consiliari;

c) un componente nominato dalla Giunta regionale, scelto tra i dipendenti regionali esperti nel settore dei contratti pubblici.

3. Il Comitato è nominato all’inizio di ogni legislatura entro centottanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Il Presidente della Regione, concluse le procedure di cui al comma 2, provvede, con proprio decreto, alla costituzione del Comitato.

4. Non possono rivestire il ruolo di componenti del Comitato e, se già nominati, decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del Libro Secondo del Codice Penale.

5. Il Comitato ha il compito specifico di:

a) raccogliere tutte le informazioni e i dati utili alle finalità previste dal comma 1 e alla valutazione della trasparenza, della legalità, della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata nell’intero iter procedimentale dei contratti pubblici della Regione e degli enti del sistema regionale allargato, monitorando anche i dati relativi al contenzioso, e provvedendo alla relativa raccolta e alla elaborazione dei dati informativi;

b) assicurare il necessario supporto informativo alla Regione e agli enti del sistema regionale allargato segnalando eventuali problematiche e criticità, promuovendo, inoltre, forme di comunicazione diretta con la cittadinanza anche attraverso il sito internet della Regione;

c) relazionare semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, circa la propria attività, alla Commissione competente, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, anche attraverso la presentazione di un ‘Rapporto informativo sui contratti pubblici in Regione Liguria” e con la relazione in merito all’attuazione dei protocolli di intesa di cui al comma 1;

d) collaborare con il Consiglio regionale e la Giunta regionale per l’individuazione e la diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, migliorare e rendere trasparenti le attività della Stazione Unica Appaltante Regionale e degli operatori del settore, con l’obiettivo ultimo di prevenire e contrastare il fenomeno dell’organizzazione criminale;

e) svolgere attività di studio, ricerca e indagine relativamente agli ambiti di attività di cui alla presente legge anche promuovendo l’istituzione presso gli uffici regionali di una piattaforma informatica dei contratti pubblici per la raccolta dei dati e accessibile da parte degli utenti preposti, tramite credenziali certificate;

f) comunicare all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalla Regione Liguria, in qualità di amministrazione aggiudicatrice prevedendo, dove opportuno, la stipula di un protocollo di azione di vigilanza collaborativa tra ANAC e Regione Liguria;

g) curare l’elaborazione di prospetti statistici relativi almeno ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria e ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori cd. speciali.

6. La Regione promuove anche presso gli enti del sistema regionale le linee guida per la Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

7. Il Comitato opera in stretto coordinamento con le competenti strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale e può avvalersi delle eventuali banche dati informatizzate riguardanti la materia d’interesse, disponibili presso le strutture della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale o messe a disposizione da altri enti.

8. Il Comitato può, altresì, elaborare documenti e segnalazioni da inoltrare al Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere di cui all’articolo 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nonché alla sezione specializzata dello stesso, istituita presso la Prefettura di Milano ai sensi dell’articolo 3-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee) convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

9. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità attuative del presente articolo”.

ARTICOLO 7
(Sostituzione dell’art. 7 della legge regionale 7/2012)

1. L’articolo 7 della legge regionale 7/2012 è sostituito con il seguente:

integrato di servizi sociali e sociosanitari”

a) documentare almeno due anni consecutivi di attività ed iniziative;
b) prevedere nel loro statuto la finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, recupero della devianza minorile,

“Promozione del sistema

affermazione dei diritti umani e civili, sostegno alle vittime dei reati,

ovvero altri scopi coerenti con le finalità della presente legge; c) avere già svolto su tali tematiche attività documentabili.

ARTICOLO 7 “(Rapporti con il Terzo Settore)

1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni del Terzo Settore e in particolare con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che operano nel campo dell’educazione alla legalità e al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, ai fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per il sostegno alle vittime dei reati.

2 La Regione istituisce all’interno dei registri regionali del volontariato e dell’associazionismo di cui alla legge regionale 12/2006

una apposita sezione riservata ai soggetti di cui al comma 1. Possono usufruire dei contributi le organizzazioni di cui al comma 2 che prevedono nel loro statuto finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, di affermazione dei diritti umani e civili, di contrasto alla cultura criminale e mafiosa e di promozione all’antimafia, ovvero altri scopi coerenti con le finalità della presente legge che, in virtù di tali convenzioni,

richiedono l’ammissione ai contributi devono:

3. La Regione sostiene mediante contributi i progetti rientranti nelle finalità della presente legge promossi dai soggetti di cui al comma 1.

4. La Regione promuove altresì la stipula delle convenzioni previste al comma 1 da parte degli enti locali del territorio regionale.”

ARTICOLO 8
(Abrogazione dell’articolo 8 della legge regionale 7/2012)

1. L’articolo 8 è abrogato.

ARTICOLO 9
(Modifica all’articolo 10 della legge regionale 7/2012)

1. Al comma 1 le parole “di cui alla presente legge” sono sostituite con: “prevenzione primaria e secondaria.”

ARTICOLO 10
(Inserimento del TITOLO III e Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 7/2012)

1. Prima dell’articolo 11 della legge regionale 7/2012 è inserito il seguente titolo:

” TITOLO III
INTERVENTI DI PREVENZIONE TERZIARIA.”

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 7/2012 è inserito il seguente comma:

” 3. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa e convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell’articolo 112, comma 4, lettera i), del d.lgs. 159/2011, e con altri enti pubblici, enti locali, associazioni, fondazioni, cooperative operanti nel campo sociale.”

ARTICOLO 11

(Inserimento del TITOLO IV)

1. Prima dell’articolo 14 è inserito il seguente Titolo:

“TITOLO IV
ALTRE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ”

ARTICOLO 12
(Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 7/2012)

1. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“2. I Gruppi consiliari approvano un codice di autoregolamentazione per i consiglieri regionali aderenti al gruppo, che faccia riferimento alle migliori pratiche in materia di legalità, trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione, nominando al proprio interno apposito responsabile. Il ruolo di consigliere responsabile non può essere ricoperto da coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.”

ARTICOLO 13 (Inserimento dell’articolo 21 bis)

1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale 7/2012 è inserito il seguente articolo: “Articolo 21 bis
(Criteri e modalità per l’assegnazione dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, determina ogni due anni i criteri e le modalità per l’assegnazione dei finanziamenti alle varie tipologie di soggetti e di interventi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, gli importi minimi e massimi finanziabili relativamente al presente titolo.”

ARTICOLO 14 (Norma finanziaria)

1. Alle spese per le iniziative di cui al Titolo II, quantificate in 300.000,00 euro annui si provvede con le risorse stanziate alla Missione 3 ‘Ordine pubblico e sicurezza’ – Programma 2 ‘Sistema integrato di sicurezza Urbana’ Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al Titolo III, previsto nel 2015 in 350.000,00 euro, si provvede con le risorse stanziate alla Missione 18 ‘Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali’ – Programma 1 ‘Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali’ Titolo 2 ‘Spese in conto capitale’ dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2016-2018.

pdf-PDL legalità